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Prove INVALSI: disposizioni per alunni con handicap o DSA E-mail
Docenti - INVALSI
Giovedì 14 Aprile 2011 11:56
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Comunico che il Servizio Nazionale di Valutazione ha emanato uno specifico documento con le disposizioni relative agli alunni con particolari bisogni educativi, che si apprestano a partecipare alle Prove Invalsi.
In questa nota viene confermato che le prove Invalsi (II e V primaria, I secondaria di primo grado e II secondaria di secondo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Ciò consente di trovare con maggiore facilità le soluzioni più idonee per garantire, da un lato, la più larga inclusione possibile di tutti gli allievi nelle prove SNV e, dall’altro, di consentire il rispetto del protocollo di somministrazione delle prove, garanzia della loro affidabilità e attendibilità.

Le valutazioni dei singoli casi possono essere effettuate dal Dirigente Scolastico che conosce esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e, dall’altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l’affidabilità delle rilevazioni del SNV.
Le varie tipologie di disabilità o di DSA vengono segnalate sulla Scheda Risposta con un codice identificativo e solo se espressamente richiesto saranno restituiti i dati di queste tipologie di alunni, considerato che comunque non entreranno nella stessa elaborazione statistica degli altri compagni di classe. Ovviamente questa richiesta può essere avanzata a condizione che questi alunni abbiano svolto la stessa prova standardizzata e non un test personalizzato dalla scuola. 

Vengono poi considerate nello specifico le varie situazioni, dalle disabilità intellettive, agli alunni ipovedenti o non vedenti, ai casi di DSA.
Mi soffermo in particolare su quest'ultima categoria, in quanto in un recente passato si sono sollevate molte polemiche in proposito e che ha portato, in più di un caso, a suggerire ai genitori di non far partecipare i propri figli, per evitare loro un'inutile frustrazione.
Per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se previsto).
Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le prove in un
locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la
lettura ad alta voce della prova e la presenza dell’insegnate di sostegno, se previsto.
Sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove.
In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.
Pur ribadendo l’auspicio che gli allievi con DSA partecipino alle prove SNV nel numero più elevato possibile, se a giudizio del Dirigente scolastico le prove standardizzate non sono ritenute adatte a un allievo con DSA in ragione della natura e della specificità del disturbo stesso, è possibile dispensare lo studente dal sostenimento delle prove, avendo cura di impegnarlo nei giorni delle prove in un’altra attività ritenuta più idonea.
Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente scolastico può adottare, se lo ritiene opportuno, una delle misure precedentemente illustrate in modo differenziato per prove diverse. Ad esempio, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per matematica o viceversa.

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Commenti  

 
#2 roberto 2011-04-15 15:07 Ciao Antonella,
voglio solo sperare che proprio in virtù dell'importanza della prova INVALSI nell'esame di terza media ai fini valutativi, venga emanata un'apposita direttiva che ponga fine a questa assurda forma di discriminazione .
Saluti
Citazione
 
 
#1 antonella lentini 2011-04-15 13:53 Ho letto per esteso le indicazioni del 14.03 e subito mi sono resa conto che nelle stesse nn sono stati considerati gli studenti di terza media, per i quali le invalsi, stravolgendo completamente il loro scopo, si trasvormano in strumento valutativo (!!!) senza tener conto adeguatamente (come invece prevede la legge 170, per altro!) di tutte le metodologie da adottare in qualunque altro momento valutativo (verifiche scritte, orali e esami di stato).
Mi pare una lacuna molto grave e discriminatoria , oltre al fatto che evidenzia un ancor più grave sintomo: lo stato da un lato emana una legge (faticossissima mente ottenuta) che salvaguarda dei diritti fondamentali, e attraverso la quale è possibile denunciare casi di abuso o intemperanza, e allo stesso tempo, con queste prove in terza media, lo stato stesso non rispetta la legge in vigore !!! cosa faccio?!
Citazione