La vigilanza degli alunni Stampa
Docenti - Normativa
Martedì 03 Luglio 2012 14:58

Credo che debba essere letta attentamente questa scheda curata dall'avv. Gina Spadaccino, avente per oggetto la vigilanza degli alunni in orario scolastico e le relative responsabilità del personale scolastico.

La nota, pubblicata su Edscuola, ribadisce la responsabilità primaria, a certe condizioni, dei docenti cui è affidata in quel determinato momento la vigilanza degli alunni, nonchè quella generica dei collaboratori scolastici, ferma restando quella dei Dirigenti Scolastici in caso di mancata emanazione di un apposito regolamento e quella indiretta dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 28 della Costituzione.

"Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell’11/07/80).
Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).
Nello specifico, per il Dirigente scolastico l’art. 25 del D.lgs n.165/2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto dall’Organo collegiale competente, il Consiglio d’Istituto, previsto dal D.Lgs.297/94, art.10, lett.a.
Per quanto riguarda più da vicino gli obblighi di vigilanza del personale insegnante “una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. Il regolamento di ciascuna scuola, secondo il regolamento tipo (art. 17, CM n.105 del 16.4.1975, di cui infra) prevede che durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose” (cfr. sent. 404/2005, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia).
Responsabilità dirette sono inoltre previste per il docente dall’art. 27, punto 5 del CCNL 2003: Scheda n. 391 su www.aipd.it/cms/schedenormative Aggiornamento del 02/07/2012 pag. 1/2_ …“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.
Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all’interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che: “….E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti….”
Conclusioni
Seppure, in relazione alle condizioni ambientali delle diverse Istituzioni Scolastiche dello stesso o di diverso ordine, o di plessi diversi, vi sia la necessità di adottare soluzioni differenti, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell'età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione, sta di fatto che qualsiasi soluzione adottata con disposizioni in contratto col quadro normativo sopra delineato appare illegittima ed un eventuale ordine di servizio dovrà essere oggetto di atto di rimostranza, onde iniziare il contenzioso.
Ad esempio, sarà da ritenersi illegittimo l’o rdine impartito ai docenti della prima ora di “accogliere gli alunni nell’atrio sottostante ed accompagnarli in aula”, così come quello di “adibire i docenti alla sorveglianza interna ed esterna” distogliendoli dall’ordinario orario di lezione.
Legittimo è invece un ordine di servizio col quale il docente sia obbligato a vigiliare durante la ricreazione oppure ad accompagnare gli alunni (specialmente se scolari di istruzione primaria) fino al limite di pertinenza della sede scolastica (fino quindi al cancello di ingresso). La responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l’alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze.
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