La normativa sulle visite fiscali per i docenti Stampa
Docenti - Normativa
Lunedì 16 Settembre 2013 13:32

 

Incollo un articolo di Marco Barone per OrizzonteScuola che approfondisce gli aspetti più rilevanti della normativa sulle visite fiscali per i docenti ed esprime una serie di considerazioni personali, decisamente condivisibili.

Nella scuola, salvo nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie professionali, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, sussiste l'obbligo di essere reperibile al proprio domicilio dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Nel settore privato invece tale reperibilità sussiste dalle dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, ma, a differenza del pubblico, se i contratti collettivi lo consentono, anche in caso di malattia ed infortunio sul lavoro, i lavoratori sono costretti a rispettare le dette fasce orarie.

La visita fiscale altro non è che la verifica a pagamento che il datore di lavoro può richiedere al servizio medico-legale dell’ULSS o all’INPS, per accertare che l’assenza del lavoratore sia giustificata dalla presenza di malattia che inibisce momentaneamente la capacità lavorativa specifica.

La certificazione del medico curante, non esprime una prognosi clinica, poiché indica i tempi di guarigione ma non entra nel merito del rapporto specifico tra malattia/infortunio ed idoneità lavorativa. E per tale burocrazia, che ben potrebbe risolversi facilmente con una riforma della materia, il lavoratore è costretto a sottostare a regime di arresti domiciliari.

Il paradosso è che il medico curante all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, è l'ufficiale sanitario di primo livello e dunque ha delle rilevanti responsabilità in merito, ma rilevato che la sua certificazione non è completa, si innesca il meccanismo delle fasce di reperibilità e visite fiscali.

La giurisprudenza ha diverse volte ricordato che il lavoratore deve disporre del proprio diritto alla locomozione che eccezionalmente è limitato dalle fasce di reperibilità per consentire al medico di accertare l’infermità e pertanto, dopo tale accertamento, torna nella piena disponibilità della persona. Diversamente si imporrebbe infatti un riposo quotidiano che potrebbe non essere necessario o addirittura essere incompatibile con le terapie prescritte per alcune malattie per le quali, anziché il riposo a casa, potrebbe essere necessario l’allontanamento dal luogo di residenza. L’unico obbligo in capo al lavoratore è quello di adottare tutti i comportamenti finalizzati a salvaguardare il proprio stato di salute e dunque a curarsi al meglio per evitare che mancate cure possano provocare un prolungamento dello stato di malattia.

Nel settore pubblico le visite di controllo sullo stato di malattia sono disciplinate dall'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede sempre visite a richiesta della pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni possono chiedere le visite di controllo alle aziende sanitarie locali o all'INPS pagando il corrispettivo fatturato per ciascuna visita. Le modalità per chiedere il controllo all'INPS sono regolate dalla circolare n. 117 del 9 settembre 2011, che prevede l'inoltro della richiesta in via telematica.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni potranno continuare a fare domanda di visita di controllo sia alle AUSL sia all'INPS a seconda del sistema che ritengono più conveniente ed efficace. Ora se da un lato, con le riforme che sono emerse, le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo, è anche vero che il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative mentre non si procede alla visita fiscale nei confronti di quei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato
nel certificato, infatti, la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso, mentre ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo

Le cose non possono che essere due, o si ampliano i poteri del medico curante, il quale deve poter attestare sin dall'inizio anche la correlazione tra stato di malattia ed idoneità lavorativa , oppure le visite fiscali, stante proprio il diritto alla locomozione che deve essere garantito al lavoratore, devono effettuarsi obbligatoriamente il primo giorno di malattia. Sarà responsabilità del lavoratore l'assumere comportamenti che possano essere non compatibili con la tutela del proprio stato di salute e ripresa lavorativa e sarà responsabilità del medico l'accertamento della sussistenza dello stato di malattia.

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