Orario di servizio dei docenti: ore buche, giorno libero, carico giornaliero... Stampa
Docenti - Normativa
Lunedì 04 Ottobre 2010 14:14

Nella fase di avvio dell'anno scolastico, uno dei piuì complicati nodi da sciogliere riguarda la compilazione dell'orario settimanale e in particolare il rispetto di alcune norme relative alla distribuzione dei carichi orari dei docenti, alle cosddette "ore buche", al diritto o meno al giorno libero.
Spesso si fa riferimento più ad abitudini consolidate nel tempo nei vari contesti, che a veri e propri riferimenti normativi.

Per questo ritengo utile pubblicare una scheda curata dalla GILDA che affronta la tematica in maniera esaustiva.

Orario di servizio (art 28, punto 5 del CCNL): 25 oresettimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore nella scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado. Tutte le ore sono calcolate in 60 minuti. Eventuali riduzioni dell’ora di lezione, se deliberati dal Collegio dei Docenti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa comportano il recupero delle ore non effettuate. Se la riduzione dell’ora di lezione è deliberata solo dal Consiglio di Circolo o di Istituto per cause di forza maggiore (mancanza di trasporti adeguati per gli studenti, mancanza del servizio mensa, ecc.) le quote orarie non effettuate non devono essere recuperate. Valgono in questo senso ancora le circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/7/1980.

Per evitare problemi interpretativi è bene sapere che:
Orario di servizio: è la durata di funzionamento del servizio scolastico, l’apertura della scuola con le sue articolazioni.
Orario di lezione: è l’orario che comprende le attività curriculari;
Orario di lavoro: è la durata della prestazione del singolo lavoratore e comprende tutte le tipologie delle attività relative al proprio profilo professionale e alla specifica funzione. Qui, per i docenti rientrano, oltre le ore di lezione, le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL), cioè fino a 40 ore (possono essere quindi programmate meno ore dal Collegio dei Docenti) per la partecipazione alle riunioni del Collegio, di programmazione (coordinamenti per materia, dipartimento, ecc.), di informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini. E fino a 40 ore per la partecipazione ai Consigli di classe (interclasse e intersezione).
Fanno parte degli adempimenti individuali inquantificabili: la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie. Ciò significa che non c’è alcun obbligo di inserire l’ora di ricevimento nel quadro orario settimanale. Ma è certamente obbligatorio per ogni docente definire (con ricevimento
per appuntamento ad esempio) le modalità per dare adeguata informazione alle famiglie.
I ricevimenti pomeridiani collettivi possono essere deliberati dal Collegio dei Docenti nel Piano delle attività di Istituto e devono essere conteggiati come parte integrante delle 40 ore dedicate all’attività del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni.
Non fanno parte della quantificazione dell’orario di lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie (scrutini trimestrali o quadrimestrali).
Le prove INVALSI (D.P.R. 122/2009) purtroppo ora fanno parte integrante della valutazione dell’esame conclusivo del primo ciclo e quindi non possiamo rifiutarci di somministrarle e di correggerle. Si tratta quindi di un aumento del carico di lavoro di natura burocratica che rientra nella funzione docente.
La ricreazione e il servizio mensa rientrano a pieno titolo nell’orario di attività didattica.
L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola; spetta al Consiglio d’istituto l’adozione del regolamento interno che fra le altre cose stabilisce le modalità della vigilanza nell’intero periodo delle lezioni; gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza, ma vengono
scagionati se provano di non aver potuto impedire il fatto o se il danno è causato da un’azione "repentina e imprevedibile" dell’alunno; l’insegnante è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe.
Importante è stabilire nel contratto di Istituto o con Regolamento del Consiglio di Istituto o di Circolo le modalità di sorveglianza durante gli intervalli (i docenti preposti giorno per giorno) e di accompagnamento fuori dei locali della scuola o fuori dell’aula. Per le scuole dell’infanzia e la scuola primaria è essenziale limitare l’attività di sorveglianza all’interno dei locali della scuola, e solo nelle situazioni definite dal regolamento del Consiglio di Circolo o Istituto. In caso di ritardo da parte dei genitori o di chi ne fa le veci nell’accogliere i minori fuori della scuola deve essere previsto un adeguato riconoscimento economico nel Fondo di Istituto.
Nota importante sull’orario di cattedra: In sede di formazione dell’organico di diritto (normalmente febbraio-marzo di ogni anno scolastico con scansioni definite annualmente da Ordinanze Ministeriali) e nella formazione dell’organico di fatto (fine agosto-primi di settembre) è necessario fare rispettare le norme del contratto che stabiliscono il limite di orario che i docenti devono effettuare in attività didattica in classe ogni settimana. L’art. 30 del contratto, ai fini della regolamentazione delle ore aggiuntive di insegnamento, ha richiamato l’art. 30 del CCNL del 3.08.1999, il quale ha chiaramente disposto che: “le attività aggiuntive di insegnamento” possono, discrezionalmente, essere svolte dai docenti, fino ad un massimo di sei ore settimanali, aggiuntive all’orario d’obbligo di servizio. Ciò significa che, con l’esclusione delle poche cattedre formalizzate ab origine a più di 18 ore soprattutto in alcuni Istituti Tecnici e Professionali, non c’è alcun obbligo di accettare proposte della dirigenza di cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Inoltre chi accetta cattedre superiori alle 18 legittima di fatto coloro che vorrebbero l’aumento dell’orario di lavoro degli insegnanti a parità di stipendio (o con briciole di incentivo).
Orario settimanale, “ore buche” e giorno libero.
L’orario delle lezioni, stabilito di norma settimanalmente, è competenza del dirigente scolastico. Dovrebbe essere organizzato tenendo in considerazione prioritariamente i criteri inerenti l’organizzazione della didattica, evitando contestualmente di punire” i docenti che non possono essere oggetto di un orario penalizzante dellaloro attività didattica.
Solitamente l’orario viene predisposto da “commissioni” nominate dal dirigente o elette dal Collegio dei Docenti. È sicuramente sbagliato che le commissioni orario nominate dal dirigente siano riconosciute con i soldi del Fondo di Istituto, cioè con i soldi che spettano alla docenza. Si tratta infatti di una prestazione prevalentemente tecnico-amministrativa che dovrebbe essere a capo del dirigente e pagata con risorse dedicate nello specifico alla funzione dirigenziale. Da anni Gilda ha chiesto la creazione di un fondo specifico dirigenziale che serva per pagare le funzioni delegate.
Nel caso di “ore buche” è bene che in sede di contratto di Istituto sia stabilito un numero massimo di queste ore (ad es. massimo 2) oltre il quale deve essere riconosciuta una indennità derivante dalla flessibilità che il docente è tenuto ad avere per il buon funzionamento della scuola.
Il giorno libero è frutto di una riconosciuta prassi nelle istituzioni scolastiche È considerato di fatto un diritto poiché è una consuetudine giuridicamente riconosciuta
.
Non è un caso che il CCNL prevede che l’insegnamento sia prestato in “non meno di cinque giorni settimanali”.
Non c’è evidentemente nessun diritto soggettivo ad avere il sabato libero, ma possono essere definiti in sede di Collegio dei Docenti o in ambito di RSU criteri che stabiliscano indirizzi precisi per la concessione di un particolare giorno libero della settimana.

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