Da quando la legge 107 ha stabilito (comma 124) che la formazione dei docenti diventa obbligatoria, permanente e strutturale nelle scuole si è avviato un dibattito su come mettere in pratica questa prescrizione. I più solerti hanno già dallo scorso anno scolastico predisposto il piano di formazione triennale, altri, confidando nelle immancabili note esplicative, hanno adottato una posizione di attesa, per capire anche quali risorse saranno destinate alle scuole e se sarà previsto un monte ore minimo di formazione a cui dover partecipare.
La nota n. 35 del 7 gennaio 2016, avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, ha ribadito che il progetto di formazione di Istituto va inserito nel PTOF e, dunque con prospettiva triennale, ma dovrà essere scandito e declinato anno per anno in azioni perseguibili e rendicontabili. Inoltre occorre immaginare una formazione del personale docente articolata in due livelli principali: uno nazionale e uno a livello di istituzione scolastica o reti di scuola.
La nota di gennaio ha rimarcato inoltre che il Piano Nazionale di Formazione punta ad un nuovo modello di formazione, che non si fonderà più sulle classiche “conferenze” in cui i docenti partecipanti sono soltanto soggetti passivi, costretti a seguire un certo numero di ore in presenza, ma si cercherà piuttosto di renderli soggetti attivi delle attività poste in essere.
La nota n. 2915 del 15/09/2016 anticipa alcune indicazioni per dare alle scuole la possibilità di iniziare a pianificare gli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale scolastico, in attesa dell’imminente pubblicazione del Piano Nazionale di Formazione.
La novità più rilevante di questa informativa riguarda il numero di ore che i docenti devono svolgere nel triennio di riferimento. Nelle bozze precedenti, come riferito anche dai sindacati, erano previste 5 unità formative di 25 ore ciascuna, per un totale di 125 ore di formazione nell’arco del triennio. La nota del 15 settembre, invece, chiarisce che le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte dcl Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.
Per cui l'obbligatorietà fa riferimento esclusivamente ai contenuti del Piano di Formazione e non al numero di ore.
Un altro elemento centrale della nota è l'indicazione fornita alle scuole di articolare le attività proposte in Unità Formative. Si tratta di modelli di formazione che potranno prevedere tipologie diverse di attività (in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc.) e che dovranno specificare le conoscenze, le abilità, le competenze, potranno essere acquisite al termine dell'esperienza.
"Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dal!' Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L'attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione. ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016."
Come poi le singole esigenze formative e le scelte degli Istituti potranno armonizzarsi con una proposta affidata a reti di scuole, gestite dai soliti Poli a cui saranno destinate le risorse finanziarie, non e' francamente molto chiaro.
Magari la prossima nota ce lo spiegherà...
Scarica la nota n. 2915 del 15/09/2016
Fonte: OrizzonteScuola