Forse si comincia a fare chiarezza su come e se i docenti devono erogare la Didattica a Distanza fino al perdurare dello stato di emergenza.
L’articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, così recitava:
“Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto “Istruzione e ricerca”.
Ecco dunque cosa è previsto nell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrato a proposito di DAD:
"Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata (di seguito DDI), al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.
La DDI si svolge nel rispetto:
- della libertà di insegnamento
- delle competenze degli Organi collegiali
- dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.
La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria.
Nel caso in cui le classi svolgono attività in presenza e il docente è in quarantena o isolamento fiduciario ma non in malattia, il docente svolge la DDI se sarà possibile garantire la vigilanza."
La circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre chiarisce la differenza tra i termini quarantena e isolamento:
- Quarantena: si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa. In questo caso, l’obiettivo è quello di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
- Isolamento: per i casi di documentata infezione da Sars-CoV-2 per riferirsi alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione del contagio. Ma ci sono poi ulteriori differenziazioni a seconda che i soggetti destinatari del provvedimenti siano sintomatici, asintomatici o contatti di positivi.
Fonte: Orizzontescuola