| Domande di trasferimento: che succede se non si ottiene la sede indicata? |
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| Docenti - Normativa |
| Scritto da Administrator |
| Lunedì 01 Gennaio 2018 18:04 |
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Per l'anno scolastico 2018/19 non sono previste modifiche alle disposizioni contenute nel CCNI dello scorso anno in materia di mobilità. MIUR e organizzazioni sindacali hanno infatti stabilito una proroga del CCNI 2017/18 per un altro anno scolastico, quindi le domande di trasferimento per il 2018/2019 seguiranno le stesse regole del corrente anno scolastico.
Ancora non è nota la tempistica per la presentazione delle domande, che sarà comunicata mediante ordinanza ministeriale e dal giorno in cui sarà possibile presentare domande sarà attivata anche la procedura su Istanze online. Ma che succede nel caso in cui una domanda di trasferimento volontaria non viene soddisfatta nella richiesta di sede o ambito? Tranquilli! Come ogni anno il docente che non sarà soddisfatto nella domanda di mobilità volontaria rimarrà nella scuola di titolarità o di incarico triennale senza nessuna conseguenza. Non ci sono motivi per temere, dunque, un movimento d’ufficio in sedi lontane, addirittura in altra provincia o regione, movimento che non può essere disposto neanche per i docenti soprannumerari che possono essere trasferiti d’ufficio solo all’interno della provincia di titolarità. Fonte: Orizzontescuola
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