Uno dei casi irrisolti della normativa scolastica riguarda la possibilità di ricorrere agli insegnanti di sostegno per sostituire colleghi assenti.
La nota ministeriale dell' 8 novembre, con la quale vengono fornite indicazioni e interpretazioni sulle supplenze temporanee del personale docente, ha suscitato reazioni piuttosto entusiastiche, giustificate da un preciso passaggio in cui viene trattato proprio questo argomento.
Ma una lettura attenta di quel paragrafo in realtà dovrebbe indurre i colleghi interessati ad escludere cambiamenti sostanziali rispetto alla situazione attuale.
“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Quell' appare opportuno" lascia i Dirigenti Scolastici liberi di derogare a una norma che non parla di espresso divieto di sottrarre i docenti di sostegno dai loro compiti d'istituto.
Per non parlare dell'altra eccezione già prevista :"salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili", ambito nel quale rientrano ad esempio tutte le assenze dei docenti improvvise e non preannunciate, soprattutto nelle scuole medie dove non sono previste ore di compresenza.
Oltretutto non si fa riferimento al caso in cui l'alunno diversamente abile sia assente e alla conseguente possibilità di utilizzare il docente di sostegno per supplenze temporanee o prolungate di colleghi assenti.
Per tutto questo non credo che la nuova nota ministeriale contribuisca a fare vera chiarazza su questo tema e credo opportuno invece assumere comportamenti ed atteggiamenti ispirati al buon senso, oltre che al rispetto delle norme, come opportunamente indicato in una circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicata in data 26 gennaio 2006.
"Fatto salvo il principio della correttezza delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, nonché il fine ultimo di ogni azione educativa che è il bene dell'alunno,
si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe.
Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee , adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi...
...In ogni caso, salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili , non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione."
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