Inserisco un'utile guida per i docenti neoimmessi in ruolo o passati da un'ordine di scuola all'altro, elaborato dal sindacato CONIPT, che aiuta a distinguere tra periodo di prova e di formazione, con le relative indicazioni per entrambi i casi.
Ricordo di aver indicato in passato uno Schema di relazione finale per docenti neoassunti che potrà rappresentare uno strumento di supporto per tutti i colleghi entrati in ruolo.
La formazione in ingresso prevista contrattualmente per i neoassunti in ruolo, ai sensi dell’articolo 68 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola, costituisce un obbligo contrattuale e trova rispondenza nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione del personale docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario relativa all’anno scolastico 2008/2009 (sottoscritto il 4 luglio 2008) e nella contrattazione collettiva integrativa a livello regionale.
Periodo di prova e di formazione
Il personale assunto a tempo indeterminato, sia docente che ATA, prima di ottenere la conferma in ruolo deve sostenere un periodo di prova. Per il personale docente il periodo di prova è un intero anno scolastico, cioè dal 1° settembre fino al 31 agosto. Per il personale amministrativo tecnico ausiliario (ATA) appartenente ai profili A e A super (collaboratori scolastici, guardarobieri e addetti alle aziende agrarie) il periodo di prova è di due mesi; per i restanti profili è di quattro mesi.
Per i docenti l'anno di prova coincide anche con l'anno di formazione.
L'anno di formazione non è dovuto per i docenti che sono immessi in ruolo mediante passaggio di ruolo o di cattedra; questi ultimi sostengono solo l'anno di prova. Il periodo di prova è di ruolo ad ogni effetto; il superamento del periodo di prova è la condizione per ottenere la ricostruzione di carriera, con effetto dal momento della conferma in ruolo per i docenti e con effetto retrodatato alla data di nomina in ruolo per i non docenti.
Per i docenti l'anno scolastico va contato mettendo insieme i giorni di servizio, fino ad un minimo di 180 giorni effettivi di servizio prestato; la conferma in ruolo resta comunque al termine dell'anno scolastico, anche se i 180 giorni sono stati raggiunti prima. Nel conteggio dei giorni di servizio vanno computati sia i giorni di lezione, sia la giornata libera, sia le domeniche e i giorni festivi, sia le 4 giornate previste dall'articolo 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1977, n. 937, sia le vacanze natalizie e pasquali; questi giorni vanno contati se compresi all'interno di un periodo utile; non vanno contati se compresi in un periodo di assenza dal lavoro non utile ai fini della prova.
Vanno, inoltre, contati nei giorni di servizio i periodi di interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse; come per ragioni profilattiche, utilizzazione dei locali per elezioni politiche o amministrative. I primi giorni di settembre che vanno dal 1° di settembre fino all'inizio delle lezioni vanno contati se si riunisce in questo periodo il Collegio dei docenti per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.
I periodi computabili per il compimento dei 180 gg.
Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno solo computati i giorni di lezione, ma anche altri periodi che di seguito si elencano con gli specifici riferimenti normativi:
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 legge 23.12.1977 n. 937;
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d’ interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni (c.m. n. 180 dell’11.7.1979);
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (c.m. 180 dell’11.7.1979);
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31- Regio decreto 21.8.1937, n. 1542, c.m. n. 54 del 23.2.1972, c.m. n. 180 dell’11.7.1979);
- il periodo prestato quale preside incaricato (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, conv. In legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall’art. 1,comma2 della legge 10.6.1982 n. 349).
I periodi non computabili per il compimento dei 180 gg.
Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della legge 23.121977 n. 937
Corso di formazione
Contemporaneamente i docenti neoimmessi in ruolo, eccetto quelli provenienti mediante passaggio di ruolo o di cattedra, devono sostenere un anno di formazione; è prevista la nomina di un docente tutor e di un corso di formazione. Il corso di formazione ha la durata di 40 ore. Le ore non sono tutte di presenza reale; ma alcune ore sono di presenza virtuale, mediante dei corsi in internet svolti dall'INDIRE.
Al termine dell'anno scolastico di prova il Dirigente scolastico, dopo aver sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio, redige una relazione di prova. La conferma in ruolo è di competenza del Centro dei Servizi Amministrativi (CSA).
Le attività seminariali
Le attività seminariali hanno una durata di 40 ore da svolgersi durante tutta la durata dell’anno scolastico. Ogni corso è costituito da un mi nimo di 15 docenti ad un massimo di 30, suddivisi in gruppi. I corsi seminariali hanno carattere intensivo residenziale solo nel caso di assoluta impossibilità a procedere con incontri durante tutto l’anno scolastico. Le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto (13 ore). I coordinatori degli incontri rilasceranno un attestato di partecipazione ai comitati di valutazione per il servizio con cui il singolo neodocente dovrà sostenere una discussione finale su apposita relazione dello stesso neodocente.
Il Tutor
Il docente durante l’anno di formazione (l’istituto del tutor non è previsto per i docenti che si trovano nell’anno di prova, cioè per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo) nell’ambito dell’istituzione scolastica viene assistito da un docente esperto o tutor, ad ogni tutor non potranno essere affidati più di due neodocenti.
Relazione finale
Il docente redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla base della relazione del Dirigente Scolastico, il Comitato esprime il parere per la conferma in ruolo.
Alla fine dell’anno scolastico di formazione il dirigente scolastico. dovrà redigere per ciascun docente una relazione.
L’anno di formazione della lavoratrice madre.
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo d’astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto (Circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984).
PERIODO DI PROVA PERSONALE ATA
La conferma nel ruolo avviene dopo aver superato il periodo di prova (art.45 del CCNL 23.7.2003): 2 (due) mesi di servizio effettivo per il personale “collaboratore scolastico”; 4 (quattro) mesi di servizio effettivo per il personale “assistente amministrativo e tecnico” e i Direttori dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Il superamento del periodo di prova per il profilo di DSGA è subordinato alla frequenza di un appositocorso selettivo. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Per calcolare i 2 o i 4 mesi si contano tutti i giorni di effettivo servizio comprese le festività mentre non si contano le assenze personali. In caso di assenze per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali, l’Amministrazione può recedere dal contratto in caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica la norma del CCNL .. Il periodo di prova si considera superato se trascorsi i 2/4 mesi non si ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente Scolastico. In quest'ultimo caso si ha diritto alla proroga.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
NB : il CONITP consiglia a tutti coloro che superano l’anno di prova di accertarsi che il dirigente scolastico abbia stilato la relazione finale per il superamento dell’anno di prova al fine di non avere problemi per la presentazione della ricostruzione di carriera.
TUTTI GLI ISCRITTI avranno consulenze e assistenza in merito alla ricostruzione di carriera al fine di velocizzare la pratica ed avere tutto il fascicolo minuziosamente completo.
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