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E se al personale della scuola tagliassero lo stipendio per le giornate di chiusura per neve? E-mail
Docenti - Normativa
Mercoledì 29 Febbraio 2012 14:45
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Si stanno facendo largo tra gli "addetti ai lavori" in materia di normativa scolastica inquietanti interpretazioni legislative in merito al possibile taglio degli stipendi del personale della scuola (e di tutti i lavoratori in genere...), rimasti a casa durante le giornate di chiusura per neve.
Riporto integralmente un articolo da Tuttoscuola che, a mio modesto avviso, prefigurerebbe uno scenario a dir poco grottesco.

Uffici chiusi per neve? Il lavoratore perde la paga

Diverse Amministrazioni stanno inoltrando in questi giorni alla Funzione Pubblica alcuni quesiti volti ad acquisire norme di comportamento per definire la natura delle assenze dei propri dipendenti conseguenti a causa di forza maggiore per l’emergenza neve.

 

In sostanza si chiede di sapere se la mancata prestazione di lavoro dei dipendenti dovuta alla chiusura degli uffici per neve debba essere considerata valida (e retribuibile) ad ogni effetto oppure essere scomputata dai giorni di ferie o di permessi retribuiti.

La questione potrebbe riguardare anche il personale scolastico.

L’anno scorso l’Aran, rispondendo a quesiti in merito, aveva espresso il parere n. 50/2011, come riferisce “ItaliaOggi”, secondo cui i giorni non lavorati vanno scomputati dalle ferie o dai permessi retribuiti che spettano per contratto ai lavoratori.

Il quesito posto all'Aran riguardava la chiusura degli uffici pubblici e la conseguente mancata prestazione lavorativa per cause derivanti da “eventi naturali o per provvedimenti autoritativi che impongono la chiusura dell'amministrazione”. E il maltempo delle settimane scorse rientra certamente nelle cause di possibile impedimento richiamate.

L’Aran ha preliminarmente definito il concetto di “forza maggiore”, individuandolo in un evento non imputabile né ai lavoratori né al datore di lavoro.

Conseguentemente il datore di lavoro, secondo l’Aran, “non è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ore di mancata prestazione” (citando l'articolo 2099 del codice civile e la sentenza della Cassazione, sez. lav., n. 481 del lontano 1984).

Ovviamente, se il parere verrà recepito dalla Funzione Pubblica e diramato alle Amministrazioni, la retribuzione verrà ugualmente corrisposta, ma a condizione che il dipendente chieda che i giorni di forzata assenza dagli uffici (o dalle scuole) non per colpa sua ma “per forza maggiore” siano considerati ferie o permessi personali. Altrimenti nessuna paga causa neve.

Tuttoscuola - 29 febbraio 2012

 

 

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