Inserisco il contributo di Lucio Ficara su Edscuola che torna su una questione da sempre dibattuta nella normativa relativa ai docenti: il diritto di fruire del giorno libero.
In questo intervento si chiarisce come ormai il giorno libero settimanale dei docenti possa considerarsi un diritto acquisito, in quanto le consuetudini consolidate e diffuse, in mancanza di espliciti riferimenti contrattuali, diventano giuridicamente riconosciute.
Incominciamo con il dire che l’orario settimanale dei docenti è regolato normativamente dall’art.131 del Testo Unico in materia d’istruzione, legge 297/94, e dall’art.28 del vigente contratto collettivo nazionale della scuola.
Nell’art.131 comma 3 è scritto quanto segue: ” l’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana” e all’art.28 comma 5 del Ccnl scuola è invece scritto : “l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Queste due norme una legislativa e l’altra contrattuale, danno chiaramente la possibilità di distribuire le ore di servizio in 5 giorni anziché 6, nega la possibilità di svolgere l’orario di servizio in 4 giorni, ma lascia alle scuole e agli organi collegiali di queste, la possibilità di fare svolgere l’orario settimanale del docente anche in 5 giorni lavorativi, dando l’opportunità di assegnare ai docenti una giornata libera oppure di svolgere la settimana corta dal lunedì al venerdì. Si tratta quindi di un’opportunità consentita dalla normativa vigente, quella di potere organizzare il lavoro settimanale dei docenti anche in 5 giornate lavorative d’insegnamento. Bisogna dire e sottolineare una cosa importante, la giornata libera è solo riferita alle ore di insegnamento curricolare, non esiste questa istituzione per le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art.29 del contratto, che in ogni modo devono essere svolte anche nella giornata cosiddetta libera.
Per comprendere che il giorno libero settimanale del docente ha ormai acquisito un valore di diritto, bisogna ricordare che il giorno libero o la settimana corta è ormai una consuetudine che viene applicata in tutte o nella stragrande maggioranza delle scuole italiane. Essendo quella del giorno libero settimanale per i docenti o della settimana corta, consuetudini consolidate e diffuse, come tali, diventano giuridicamente riconosciute, Per dare valore a quanto detto citiamo l’art.2078 del codice civile sull’efficacia degli usi. Infatti in mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo, che comunque danno l’opportunità di svolgere l’orario di servizio in 5 giorni settimanali, si applicano gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Ovviamente se per questioni didattiche votate dal Collegio dei docenti e recepite dal Consiglio d’Istituto, in una scuola si vuole svolgere l’attività didattica in sei giorni settimanali, rinunciando così alla giornata libera, questo è del tutto lecito. Diventa meno lecito e discutibile, la discriminazione fatta nei confronti di un docente a cui, in un contesto dove tutti i docenti hanno assegnato un giorno libero, viene negata l’opportunità di fruire, come gli altri colleghi, del giorno libero settimanale. Possiamo concludere affermando che il giorno libero settimanale non è una concessione viene attribuita dal dirigente scolastico ma è un’opportunità prevista dalle norme che ha acquisito valore di diritto.