Uno degli adempimenti più urgenti che vedrà già da settembre al lavoro insegnanti e Dirigenti Scolastici, sarà la redazione del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che sostituirà il vecchio POF.
Ma cosa cambia con il PTOF? Chi dovrà elaborarlo? Quando?
Occorre precisare che ancora si tratta di interpretazioni ricavabili da alcune indicazioni presenti nella legge 107, ma alcuni aspetti sono già abbastanza chiari.
Innanzitutto va elaborato entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e, pur essendo triennale, può essere rivisto annualmente, sempre entro ottobre.
Dovrà contenere la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Il Piano indicherà gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”. Quindi non è più il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione, ma questo compito è in capo al Dirigente Scolastico, che poi provvede ad elaborare il PTOF. Gli indirizzi forniti dal dirigente scolastico sono però bilanciati dal ruolo degli organi collegiali cui la legge 107 assicura la partecipazione alle decisioni. Ciò si significa che il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono “le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” e ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare” .
Per approfondire la materia vi invito a leggere l'articolo di Katjuscia Pitino per OrizzonteScuola