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Corsi di formazione in generale e sulla sicurezza: obblighi e diritti dei docenti E-mail
Docenti - Normativa
Scritto da Administrator   
Martedì 02 Dicembre 2014 16:15
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La normativa inerente ai corsi di aggiornamento e formazione è una delle materie più soggette ad interpretazioni ed equivoci, anche a causa di riferimenti legislativi differenti.

Innanzitutto vanno differenziati i corsi di formazione/aggiornamento sulla sicurezza da tutti gli altri.

Per questo credo possa risultare molto utile il vademecum che legggete sotto, messo a disposizione da Orizzontescuola.

Il permesso per formazione/aggiornamento o per formatori è contenuto nell’art. 64 del CCNL/2007. Ai sensi di tale art. il permesso spetta di diritto a tutto il personale della scuola, senza nessuna distinzione tra personale assunto a tempo indeterminato o determinato

Il permesso non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”, trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’Istituzione scolastica.

CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ESCLUSI QUELLI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il comma 1 dell’art. 64 del CCNL comparto Scuola dispone che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.”

Il comma 13 dello stesso articolo afferma però che “A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento”;

e l’art 6/2 lettera d che “Sono materie di informazione preventiva annuale i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento”.

Pertanto, il diritto del personale alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento si dovrà comunque “muovere” all’interno di eventuali criteri di fruizione stabiliti (inoltre, per il personale ATA, è espressamente specificato che può partecipare ai corsi di aggiornamento e formazione, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio).

La partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento o come formatori costituisce un diritto per tutto il personale.

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.

Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze

Personale docente (compresi i docenti di strumento musicale e materie artistiche)

Il personale docente ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico, secondo eventuali criteri di fruizione stabiliti a livello di istituto, per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con possibilità di essere sostituiti anche da supplenti nominati dalle graduatorie di istituto.

Lo stesso diritto dei 5 giorni a titolo di formazione spetta agli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche per partecipare ad attività musicali ed artistiche.

Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore. La partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Pertanto, i giorni di permesso si intendono 5 complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

Il docente è obbligato alla partecipazione?

L’art. 29/1 del CCNL comparto Scuola afferma che “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”

Una volta quindi che il collegio delibera il corso di aggiornamento, la frequenza è vincolante per tutti i docenti, a meno che il docente non ha fatto rilevare e fatto inserire nel verbale che registra la seduta il suo dissenso o comunque la sua volontà a non partecipare al corso.

Pertanto, dal momento che una delibera collegiale non può rendere obbligatorio un corso di aggiornamento perché ciò non è stabilito dal Contratto, e quindi andrebbe contro una norma pattizia, se il docente al momento della delibera esprime il suo non interesse alla partecipazione si deve ritenere libero dal vincolo che andrà a costituire la delibera.

Personale ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione.

Se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell’orario di lavoro le ore aggiuntive prestate vengono recuperate con ore di permesso o con ferie.

Pertanto il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di servizio.

Inoltre, per il personale ATA, a differenza di quello docente, non è definito il numero di giorni di permesso consentiti per partecipare alle attività di formazione.

I permessi, quindi, sono rimessi alla valutazione del dirigente scolastico (anche in relazione ad eventuali criteri stabili a livello di istituto) che dovrà valutare le richieste in base alle esigenze di servizio (è bene che il dirigente acquisisca anche il parere del Dsga).

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 la formazione in materia di sicurezza “deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Tali corsi si frequentano in qualità di “Lavoratore”, di “Preposto”, di “Addetto al Primo Soccorso”, di “Addetto Antincendio”, di “ASPP”.

Il Tribunale di Verona – Sez. Lavoro, con Sentenza 20 Gennaio 2011, n. 46, ha accolto il ricorso di un gruppo di docenti che avevano partecipato ad un corso sulla sicurezza fuori dall’orario di lavoro riconoscendo loro la somma di € 197,28 ciascuno con la motivazione che il corso è stato tenuto al di fuori dell’orario di insegnamento e che tali ore sono vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste.

Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia (10 luglio 2014) a favore dei docenti condannando definitivamente l’Amministrazione.

Ma sempre nel 2011 il Tribunale di Modena, con Sentenza del 4 Ottobre 2011, n. 277, è stato di parere opposto a quanto sentenziato dal Tribunale di Verona.

In questo caso l’Organo Giudiziario ha dato ragione al Ministero sostenendo che le ore impegnate per la frequenza del Corso di Formazione potevano essere legittimamente imputate al monte ore dell’ art. 29 CCNL del comparto Scuola ovvero all’interno delle 80 ore (40+40) contrattualmente previste per le ore funzionali al’insegnamento, senza che sia dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Il Tribunale di Modena ha, quindi, respinto la domanda della ricorrente ritenendo che per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.

Pertanto, viste le due sentenze sopra richiamate, non si può ritenere con certezza come devono essere conteggiate le ore di partecipazione dei docenti agli obbligatori Corsi di Formazione sulla Sicurezza.

Una questione che comunque dovrà essere definitivamente chiarita in virtù del prossimo (si spera) rinnovo contrattuale.

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