Evidentemente c'era bisogno di uno specifico articolo di legge per dirimere la questione sull'obbligatorietà delle Prove INVALSI.
Sappiamo infatti che fino ad ora partecipavano alla rilevazione circa il 95% delle scuole, mentre i Collegi dei Docenti del restante 5% di Istituti deliberavano la propria indisponibilità a sottoporre i propri alunni ai test del SNV per vari motivi.
Ora l'articolo 51 del decreto legge n. 5/2012 sulle Semplificazioni dichiara le prove INVALSI obbligatorie, prevedendo per le scuole la rilevazione degli apprendimenti come parte integrante dell' "attività ordinaria d'Istituto".
A questo punto però mi chiedo se valga ancora l'indicazione presente nella nota 2972 del 20 aprile 2011: "In linea di coerenza anche il piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L non può non contemplare tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a carattere ricorrente, le attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI.
Conseguentemente, ferma restando l’assoluta pertinenza sotto il profilo giuslavoristico con le mansioni proprie del profilo professionale, il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L."
Ma se trattasi di attività ordinaria, spetta o no il compenso aggiuntivo ai docenti impegnati nel lavoro di tabulazione dati?
Ai "tecnici" l'ardua sentenza...
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