Manovra dopo manovra sembra che si sia fatta chiarezza in merito alle novità sulle pensioni per il personale della scuola.
Il sindacato SNALS ci aiuta in questo senso, inserendo gli articoli della legge finanziaria dedicati a questo tema e operando una breve ed efficace sintesi in grado di far comprendere chi avrà maturato i requisiti necessari per... godersi il meritato riposo.
Fermo restando che è necessario aspettare le istruzioni applicative dell’INPDAP e del MIUR su molti aspetti operativi, riportiamo il testo dei commi 21, 22, 23 dell’art. 1 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16-9-2011.
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
omissis
21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, . 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» ((sono inserite le seguenti)): «dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,».
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
omissis
Il tutto si può così sintetizzare:
- requisiti: se maturati entro il 31/12/2011 non si incorre nelle nuove penalizzazioni; se maturati successivamente si subisce il differimento di un anno scolastico della pensione e il ritardo nella corresponsione del TFR (passa a 6 mesi se pensionamento per vecchiaia e a 24 mesi se pensionamento per anzianità)
- fino al 31/12/2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65 uomini e per le donne 61 con almeno 20 di contributi);
- fino al 31/12/2011 il requisito per la pensione di anzianità è quota 96 (con non meno di 35 di contributi e 60 di età);
- dopo il 31/12/2011 e fino al 31/12/2013 i requisiti per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65 anni uomini e donne);
- dopo il 31/12/2011 e fino al 31/12/2013 per la pensione di anzianità quota 97 (con non meno di 61 anni di età e 35 di contribuzione).
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