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Visite fiscali: cosa cambierà per i lavoratori della scuola? E-mail
Docenti - Normativa
Scritto da Administrator   
Giovedì 11 Gennaio 2018 14:15
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Il 13 gennaio 2018 entra in vigore il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017, recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici.

Ci sono alcune novità che riguardano i lavoratori della scuola, ma iniziamo ad indicare le cose che restano invariate:

  • Il dipendente ha l'obbligo della reperibilità presso la sua residenza (o domicilio abituale), da comunicare all'Amministrazione, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18;
  • Il dipendente assente per malattia, se intende variare l'indirizzo di reperibilità dichiarato all'amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando dove può essere reperito;
  • L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia;
  • Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l'ingresso ai medici al di fuori dell'orario di reperibilità;
  • È escluso dall'obbligo della reperibilità il dipendente che si assenta a causa di patologia grave che ri­chiede terapie salvavita. Sono esclusi quindi:

1. i giorni di ricovero ospedaliero;

2. i day-hospital o macroattività in regime ospedaliero;

3. l'effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);igiorni di assenza dovuti alle con­seguenze certificate delle terapie;

4. i giorni di assenza per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche e/o ambulatoriali di con­trollo delle (certificate) gravi patologie.

  • Sono altresì esclusi dalla visita di controllo:

1. I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a "visite specialistiche";
2. I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso;

  • La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente;
  • La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS;
  • L'Amministrazione è obbligata a disporre la visita fiscale solamente nel caso di assenze che si verifichi¬no nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività);
  • Le visite fiscali, per tutti gli altri casi, sono ricondotte alla discrezionalità del dirigente scolastico, il quale può tener in conto, ai fini della decisione, di elementi a carattere oggettivo come la condotta generale del dipendente, e valutando la copertura finanziaria dell'onere connesso all'effettuazione della visita fiscale;
  • In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta;
  • Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio;
  • Ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammes¬so in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

 

Cosa cambia?

  • Il dipendente già sottoposto a visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nella certificazione medica deve comunque rispettare l'obbligo di reperibilità: le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. Possono dunque essere disposte per lo stesso certificato medico due o più visite di controllo, anche nei giorni festivi eventualmente ricompresi nella certificazione medica;
  • È escluso dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il dipendente per il quale l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

1. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%

  • Il dipendente in malattia per infortunio, ancorché riconosciuto con determinazione dell'INAIL, deve comunque rispettare le fasce orarie di reperibilità in quanto adesso può essere sottoposto a visita fiscale;
  • Se il dipendente non intende accettare l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve dissentire immediatamente: il medico annota sul verbale il dissenso manifestato, che deve essere sottoscritto dal dipendente, e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo;
  • Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informa comunque l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale;
  • Il certificato medico sostitutivo per il dipendente che vuol riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.


Fonte: UIL

 

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