Maestro Roberto - Tecnologie e didattica

Per iscriversi alla newsletter Maestro Roberto inviare una mail all'indirizzo info@robertosconocchini.it con oggetto Iscrizione newsletter e testo vuoto

Visite specialistiche: come fruire dei permessi E-mail
Docenti - Normativa
Martedì 08 Aprile 2014 18:15
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

La ormai famigerata circolare 2/2014 della Funzione Pubblica che rivede le modalità di fruizione dei permessi sulle visite specialistiche sta mettendo in subbuglio tutti gli operatori della scuola.

Tutti i sindacati e le organizzazioni di categoria stanno cercando innalzare il livello della protesta per questa sconcertante modifica che penalizza tutti, ma in particolare i docenti precari.

Per chiarire la materia inserisco il contributo di Paolo Pizzo per OrizzonteScuola.

La Funzione Pubblica chiarisce che quando il dipendente dovrà effettuare una visita specialistica potrà ricorrere solo ai permessi per motivi personali o ai permessi orari. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

Il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e ora prevede testualmente:

“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”

Il testo della legge sopra richiamata ci aveva lasciati un po’ perplessi perché contiene qualche ambiguità indicando che l’assenza è per “malattia” ma che viene giustificata con un “permesso”.

Così avevamo auspicato un intervento chiarificatore della Funzione Pubblica.

La tanto attesa circolare della Funzione Pubblica (n. 2/2014) è arrivata e il contenuto è molto penalizzante per tutti i dipendenti della scuola e soprattutto per il personale assunto a tempo determinato.

La circolare in questione specifica che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali o in alternativa dei permessi brevi.

La giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Tale attestazione potrà esser inoltrata per via telematica direttamente dal medico della struttura che eroga la prestazione oppure consegnata al dipendente il quale provvederà lui stesso a presentarla alla scuola di appartenenza.

L'attestazione dovrà riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

Si noti questa precisazione: “l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi […] e il tipo di prestazione somministrata”.

La circolare poi specifica che NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

In questo caso deve essere il medico curante a redigere la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione in modalità telematica e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

In ultimo, la circolare da indicazione nei casi di Terapie continuative e di autocertificazione dell’'attestazione di presenza.

Riepilogando:

il dipendente per poter effettuare una visita specialistica deve richiedere permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16).
A tal proposito vogliamo ricordare che per i dipendenti assunti a tempo determinato i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari [es. visita fuori provincia o quando l’orario di lavoro non lo permette] non avrà alcuna retribuzione per quel giorno);
NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l’assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione online, periodo di comporto, trattenuta “Brunetta”) e l’eventuale assenza al domicilio constata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

Articoli correlati

Written on 07 Novembre 2011, 22.03 by
Quali sono le funzioni del coordinatore e del segretario nel Consiglio di Classe? Chi deve ricoprire questi incarichi? Per dare risposta a queste...
Written on 04 Giugno 2012, 14.02 by
Recentemente sono pervenute via mail richieste di chiarimenti da parte di colleghi in merito agli impegni obbligatori per i docenti dopo...
Written on 31 Luglio 2012, 16.07 by
E' stata approvata oggi al Senato la legge sulla Spending Review. Ora il testo di legge passerà alla Camera per la definitiva...
Written on 25 Settembre 2012, 14.15 by
E' finalmente uscito in data 24 settembre 2012 il Bando di Concorso Docenti. Le domande dovranno essere presentate dal 6 ottobre...
Written on 09 Settembre 2013, 18.55 by
  Il tanto atteso Decreto Scuola è stato dunque approvato nel Consiglio dei Ministri di oggi, 9 settembre 2013. Sono...
Written on 29 Gennaio 2014, 18.44 by
  Forse viene definitivamente messa la parola fine alla farsa degli scatti stipendiali prima concessi e poi cancellati, con il...

 

Commenti  

 
#2 gabriella 2014-04-10 23:53 non mi èchiaro se i permessi giustificati da certificato medico debbano essere recuperati o no Citazione
 
 
#1 Marina 2014-04-09 08:22 Mi domando: e le ORE di attesa in sala d'aspetto ( a Palermo si rischia di attendere anche ore prima di essere ricevuti )chi le certificherà? Forse timbreremo "il cartellino" non appena arriviamo presso la struttura medica? Citazione