I sempre più frequenti casi di bullismo a scuola impongono approfondite riflessioni sui rischi che corrono gli insegnanti in materia di reponsabilità sulla vigilanza.
Il tema viene affrontato dal prof. Claudio De Luca della Provincia di Trento che indica come se è vero che a rispondere in questi casi è sempre l'Amministrazione, è altrettanto vero che poi a rimetterci sono sempre i docenti.
"Gli atti di bullismo a scuola non hanno conseguenze soltanto per gli attori direttamente coinvolgi, gli alunni, ma possono avere risvolti anche per l'amministrazione e i docenti.
Le responsabilità giuridiche degli operatori scolastici sono disciplinate dall'art. 28 della Costituzione: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti."
Altro riferimento è l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 che disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."
L'Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza. Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall'alunno a se stesso o ad un terzo, l'Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque l'amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento.
Il docente rimane estraneo nel rapporto processuale, ma può successivamente essere chiamato a rispondere in "rivalsa" dinanzi alla Corte dei Conti dall'Amministrazione scolastica che sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave, quale elemento psicologico essenziale del fatto illecito (Cass. civ., Sez Un., n. 9346/02, Cass. civ, Sez III, 2939/2005)
Il dossier prende anche un esempio pratico, di un bambino caduto dalla tromba delle scale della scuola al momento dell'uscita. Secondo la sentenza, è stata accertata la responsabilità dell'insegnante 64enne, nella misura del 20%; perciò a fronte di un risarcimento danni di 120milioni di lire, l'insegnante è stato condannato a partecipare con 24milioni. Elementi attenuanti sono stati ritenuti: l'età avanzata del docente, il suo impeccabile curriculum vitae, le condizioni economiche, il suo stato di salute, l'esuberanza degli alunni, la pericolosità oggettiva della scala, la mancanza di misure preventive da parte dell'Amministrazione."
Fonte: OrizzonteScuola