Il decreto Madia ha istituito il Polo Unico INPS che diventa l'organismo unico ad occuparsi di gestire le visite fiscali dei dipendenti pubblici e privati.
In una nota del 29 marzo, l'INPS rende noto quelli che sono le disposizioni vigenti in materia, conseguenti a questa revisione delle attribuzioni. Le nuove norme hanno attribuito all’Istituto una specifica competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico, lasciando invariata la preesistente competenza sui controlli della malattia dei lavoratori privati che non è stata modificata, né ampliata.
MALATTIA DEL LAVORATORE
La normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi (malattia figlio, interdizione anticipata per gravidanza, inidoneità temporanea a mansione – accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza, accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc.).
Il datore di lavoro pubblico non deve più richiedere la visita ambulatoriale nel caso in cui il lavoratore venga trovato assente in occasione dell’accertamento medico legale domiciliare. In tali ipotesi, infatti, l’accertamento ambulatoriale viene disposto d’ufficio al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso (cfr. messaggio n. 4282/2017). Ciò per completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia.
Le visite mediche di controllo, come noto, vengono disposte anche d’ufficio dall’Istituto sulla base delle proprie valutazioni effettuate mediante l’ausilio delle procedure informatiche.
Come già comunicato con il messaggio n. 137/2018, gli applicativi in uso presso l’Istituto sono stati, infatti, adattati al fine di acquisire i dati dei certificati telematici dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio. È consentita ai datori di lavoro pubblici, tramite il sito web dell’Inps, la visualizzazione degli esiti sia delle visite richieste tramite Portale sia di quelle d’ufficio eventualmente effettuate nei confronti dei propri dipendenti.
CERTIFICATI CARTACEI
Eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità. Con riguardo, invece, alla documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare, è già stato precisato con il messaggio n. 4282/2017 che la stessa può essere prodotta all’Inps in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto.
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA‘
L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le vigenti fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si ricorda che l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Come previsto dalla normativa vigente, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.
La tempestività delle comunicazioni da parte delle PP.AA. è essenziale per agevolare le Strutture territoriali Inps nella trattazione delle informazioni, soprattutto al fine di escludere la visita in considerazione della comunicazione di assenza. Va comunque tenuto in conto che la copiosità delle informazioni e la necessità di operare manualmente le esclusioni delle visite, in attesa dei programmati sviluppi informatici, potrebbe rendere talvolta difficile registrare per tempo tutte le assenze temporanee e i cambi di domicilio in questione.
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
L’Istituto non effettua accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’Inail, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 67/1988. In tal senso si è anche recentemente espresso il Dipartimento per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
Come già precisato, il D.Lgs. n. 75/2017 – modificativo dell’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, relativo ai controlli sulle assenze per malattia generica – non contiene alcun riferimento all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale, che restano pertanto esclusi dalla competenza dell’Istituto.
L’eventuale diritto del datore di lavoro di richiedere, anche nei casi suddetti, i controlli di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 300/1970, sebbene più volte trattato con interpretazioni diverse nel corso del tempo (cfr. ad esempio le sentenze della Corte di Cassazione n. 1247/2002, n. 15773/2002 e n. 25650/2017) non è mai stato oggetto di specifiche disposizioni normative.
Anche il citato decreto 17 ottobre 2017, n. 206, nell’individuare le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e le fasce di reperibilità con riferimento alla malattia comune, non ha indicato, tra le possibili fattispecie di esonero per il lavoratore dall’obbligo di rispetto delle suddette fasce orarie, gli eventi di infortunio sul lavoro/malattia professionale che, in conformità a quanto previsto dal citato decreto, esulano dall’ambito di competenza dell’Istituto.
LAVORATORI ALL’ESTERO
Con riferimento alle visite mediche di controllo richieste dalle PP.AA. nei confronti di lavoratori che si ammalano durante temporanei soggiorni all’estero, l’Istituto ritiene di non poter effettuare visite mediche di controllo domiciliari. Infatti l’articolo 18, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 75/2017 prevede espressamente che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia siano effettuati sul territorio nazionale.
Al riguardo, comunque, anche a fronte delle diverse richieste pervenute dalle PP.AA., è stato chiesto ai Ministeri competenti un parere per le valutazioni nel merito.
Fonte: Orizzontescuola